“L’accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali, concluso tra le parti in occasione di un giudizio di separazione o di divorzio, ed estraneo all’oggetto del giudizio di divorzio (status, assegno di mantenimento per il coniuge o per i figli, casa coniugale), seppure avente causa nella crisi coniugale, ha natura negoziale e produce effetti senza necessità di essere sottoposto neppure al giudice per l’omologazione”. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’ex marito contro la sentenza della Corte d’Appello di Brescia, ritenendo che quest’ultima avesse errato nel ravvisare una condizione sospensiva dell’intero assetto patrimoniale dei rapporti di credito/debito tra i coniugi nella vendita di un immobile a terzi a un prezzo inferiore di quello originariamente pattuito in sede divorzile. L’interpretazione della Corte d’Appello di Brescia, sempre secondo la Suprema Corte, non troverebbe riscontro né nel complessivo testo letterale dell’accordo tra i coniugi, maturato in due momenti cronologicamente distinti, – omologazione della separazione e sentenza di divorzio – né nel comportamento dei coniugi stessi)”.
Fonte: Cass. Civ., Sez. I^., ordinanza n. 1985 in data 28 gennaio 2025.